Una “Riscossione” troppo lenta e la Corte dei Conti la condanna
La lentezza nel riscuotere le contravvenzioni provoca danno erariale ed il Concessionario è tenuto a risarcire l’amministrazione Comunale E’ per questo, intesi, che la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, ha condannato la Riscossione Sicilia S.p.A., a versare al Comune di Cefalù 414,85 euro maggiorati della rivalutazione monetaria dall’agosto 1999 oltre al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 177,64.
Il 22 agosto 1994 la Polizia Municipale di Cefalù aveva accertato una violazione del codice della strada ed avviato il procedimento per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.
La notifica del sommario processo verbale all’interessato venne effettuata il 1° gennaio 1995. La spedizione dei ruoli relativi alle violazioni del codice della strada avvenute nel 1994 da parte del Comune al Concessionario avvenne il 15 giugno 1998. Solo il 24 settembre 2002, però, la Riscossione Sicilia S.p.a notificò alla persona interessata l’avviso di mora – emesso il 29 agosto 2002 – per il pagamento della complessiva somma di euro 101,51 – avverso il quale la stessa persona, il 10 ottobre seguente, propose ricorso al giudice di pace.
Il giudizio, ovviamente, si concluse, con l’accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione quinquennale e con la condanna del Comune di Cefalù al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 197,06, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per l’esecuzione della sentenza si rese necessaria una deliberazione del Consiglio comunale con cui fu riconosciuto il corrispondente debito fuori bilancio per complessivi euro 313,34. La delibera il 18 novembre 2003, fu inviata alla Procura regionale della Corte dei Conti.
A seguito di istruttoria, la Procura regionale ha emesso l’invito a dedurre contestando alla Riscossione Sicilia S.p.a. un danno erariale di euro 414,85, pari alla somma delle spese sostenute dal Comune di Cefalù in esito alla soccombenza giudiziale (euro 313,34) e della mancata entrata corrispondente alla sanzione amministrativa pecuniaria non pagata dalla persona che aveva commesso la contestata violazione del codice della strada all’origine di questa vicenda (euro 101,51).