Sicilia, ma l’Alta Corte funzionerà davvero?
ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA (1948-1968)
In base agli artt. 24 e seguenti dello statuto della regione siciliana, approvato con r.d.l. 15 mag. 1946, n. 455, e convertito in legge (con legge costituzionale 26 feb. 1948, n. 2) è stata istituita l’alta corte per la regione siciliana, disciplinata dal d.l.c.p.s. 15 set. 1947, n. 942. Fu costituita con provvedimento 21 gen. 1948 del primo presidente della suprema corte di cassazione, ma – non accettando la carica gli eletti alla presidenza e alla procura generale -, fu nuovamente costituita con provvedimento 31 mag. 1948 del primo presidente della suprema corte di cassazione. Fu predisposta una segreteria per i rapporti con gli organi regionali e con il commissariato dello Stato, per i rapporti tra il presidente e i giudici, per gli affari amministrativi e contabili. Il servizio di cancelleria fu attuato, usufruendo (art. 8 del decreto n. 942 del 1947) della cancelleria della suprema corte di cassazione. L’art. 25 dello statuto siciliano stabilisce che l’alta corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dall’assemblea regionale e delle leggi e dei regolamenti dello Stato rispetto allo statuto. L’alta corte ha competenza anche sui reati commessi da membri del governo regionale. Con l’inizio del funzionamento della corte costituzionale e in particolare con sentenza della corte costituzionale del 19 mar. 1957, n. 38, le competenze su questioni di costituzionalità della corte siciliana hanno subito modifiche. [Tratto dal Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani]